La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Una ditta ha due unità locali che sono divise da una strada comunale. Su entrambe le unità locali vengono svolte operazioni di recupero rifiuti non pericolosi. L’unità locale 1 effettua operazioni di recupero R13-R5 la cui parte finale di processo di recupero R10 viene svolta nell’unità locale 2.
Le due unità locali sono autorizzate con Autorizzazione Unica Ambientale per il recupero rifiuti in procedura semplificata in maniera distinta. La ditta come deve comportarsi? Occorre compilare un formulario ogni volta che si attraversa la strada? Quale può essere la soluzione autorizzativa ottimale per far si che risulti un unico impianto piuttosto che due separati?
Sanzioni amministrative relative alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti. Si chiede come vadano calcolate:
– se per più irregolarità commesse in tempi diversi possa essere elevata una singola violazione oppure
– se debbano essere elevate tante sanzioni per quante sono le condotte irregolari riscontrate nel tempo.
In questa seconda ipotesi si chiede se possa applicarsi l’articolo 8 della legge 689/1981.
La società A (intermediario), commissiona direttamente al trasportatore (società B), il servizio di trasporto di rifiuti. La società B, non avendo disponibilità dei mezzi richiesti, inoltra la richiesta ad un cd. “padroncino” che, regolarmente iscritto alla categoria idonea, effettua il servizio di trasporto.
Come si configura la società B? È un intermediario e come tale deve o può comparire sul formulario con annessi obblighi di registrazione?
È legittimo riportare sul formulario del “padroncino” la dicitura “trasporto effettuato per conto della società B” senza che quest’ultima sia considerata intermediario?
L’articolo 11, Dlgs 35/2010 al comma 2, prevede che “Il legale rappresentante dell’impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza”.
A tale proposito si chiede se in tale obbligo rientrano anche gli impianti di recupero/smaltimento finale dei rifiuti pericolosi (Es. D13, D9 o R12, R5, R3) che sono stati regolarmente trasportati presso tali impianti nel rispetto dell’ADR o se, invece, tale obbligo spetta soltanto a coloro che si limitano a svolgere l’attività di stoccaggio D15 o R13, per poi spedire nuovamente tali rifiuti presso altri impianti.
Ogni miscelazione comporta una diluizione (ossia un calo della percentuale di concentrazione delle sostanze pericolose). L’impianto intermedio che esegue un’attività autorizzata di miscelazione di rifiuti va qualificato come “nuovo produttore”; come tale è tenuto alla corretta classificazione e gestione della miscela.
Si chiede se è legittima la delibera regionale che per il rifiuto miscelato impone, da un lato, di cambiare il Cer e, dall’altro, di mantenere sempre le HP possedute dai rifiuti in ingresso inibendo la possibilità di attribuirne di nuove o diverse.
Si chiede inoltre se può ritenersi legittimo, e giustificato da esigenze ambientali, imporre di effettuare la miscelazione per lotti omogenei (di massimo 1.000 m3), e di caratterizzare (anche con analisi chimica) ogni singolo lotto.