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Trasporto rifiuti: senza iscrizione Albo gestori si ha sempre confisca

Argomenti trattati: Raccolta/trasporto/Adr
Sentenza 23 marzo 2018, n. 13733

La massima
Rifiuti – Trasporto – Obbligo iscrizione Albo gestori ambientali – Mancanza – Trasporto non autorizzato – Reato – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Confisca veicolo – Articolo 259, comma 2, Dlgs 152/2006 – Applicabilità – Iscrizione Albo gestori ambientali sopravvenuta – Irrilevanza
Il trasporto di rifiuti senza iscrizione all’Albo gestori costituisce reato, punito altresì con la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto, anche dopo l’ottenimento dell’autorizzazione.
La Corte di Cassazione (sentenza 23 marzo 2018, n. 13733) ha ribadito che, nel caso di sussistenza del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006), in cui il mezzo viene sottoposto a sequestro preventivo per la mancanza dell’iscrizione all’Albo gestori, la confisca di quest’ultimo prevista dallo stesso “Codice ambientale” (articolo 259, comma 2) non è esclusa dalla sopravvenuta iscrizione all’Albo.
Nel caso specifico, il ricorrente in giudizio aveva trasporto una vasca da bagno (rifiuto non pericoloso) con un mezzo non iscritto all’Albo e la Suprema Corte, nonostante la successiva regolarizzazione del veicolo, ne ha confermato la confisca. (A.G.)