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Raccolta: la norma di riferimento non è il “Codice degli appalti”

Sentenza 3 aprile 2018, n. 2054

La massima
Raccolta e trasporto rifiuti urbani – Bando di gara – Ambito territoriale – Articolo 3-bis, Dl 138/2011 – Di norma non inferiore al territorio provinciale – Articolo 200, Dlgs 152/2006 – Concetto di ciclo integrato – Spazzamento – Rientra
La dimensione degli ambiti territoriali ottimali per i rifiuti, di norma, non può essere inferiore al territorio provinciale, fatta salva la possibilità per la Regione di individuare, motivandoli, bacini di dimensione diversa.
A ricordarlo è il Consiglio di Stato (sentenza 3 aprile 2018, n. 2054) che ha respinto il ricorso contro la mancata divisione in lotti di una gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani dei Comuni della Provincia di Bologna.
La raccolta dei rifiuti urbani, ricorda il CdS, è un servizio pubblico per il quale la norma di riferimento non è il “Codice appalti” (prima Dlgs 163/2006, ora Dlgs 50/2016), bensì l’articolo 3-bis del Dl 138/2011 il quale, per gli ambiti territoriali di riferimento, impone, salvo eccezioni motivate, una dimensione non inferiore a quella provinciale. Nello stesso senso, sottolinea il CdS, dispone anche l’articolo 200 del “Codice ambientale” (Dlgs 152/2006).
Nel respingere un differente motivo di ricorso in cui veniva contestata la mancata separazione tra il servizio di raccolta e quello di spazzamento, inoltre, il Giudice ha ribadito la vigenza del concetto di ciclo integrato e la necessità di concentrare tutte le operazioni di igiene ambientale in un unico soggetto. (A.G.)