Elenco europeo dei rifiuti: la rettifica Ue 2018
Decisione che modifica la decisione 2000/532/Ce per quanto riguarda l’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio
Testo rilevante ai fini del See
Con la rettifica pubblicata sulla GUUE del 6 aprile 2018, Bruxelles rinomina 37 voci dell’Elenco europeo dei rifiuti (Eer) di cui alla Decisione 2000/532/Ce (da ultimo modificata con la Decisione 2014/955/Ce). Come noto, sul piano nazionale, tale Elenco risiede nell’allegato D, parte IV, Dlgs 152/2006 (Codice ambientale) che, dunque, è ora modificato. Di seguito si fornisce la versione dell’Eer aggiornata con le rettifiche indicate. La rettifica non può, ovviamente, sopperire alle intime carenze di identificazione di cui l’Elenco soffre. Infatti, va sempre ricordato che l’Elenco europeo non contiene tutti i codici di tutti i rifiuti; in ragione della definizione amplissima di rifiuto sarebbe impossibile. Del resto, l’Elenco era nato per mere ragioni statistiche. È proprio questa derivazione diretta a fini statistici e non classificatori che, da sempre lo espone a problemi interpretativi relativi all’attribuzione del singolo Codice al singolo rifiuto, non di rado ambigua e soggetta a letture personalistiche. Il cambio del Cer dopo un’operazione di gestione è disciplinato in modo incompleto ed ambiguo che, ancora una volta, lascia spazio a disomogeneità e personalismi, anche presso le Autorità competenti. Il che induce una più che possibile perdita della tracciabilità dei rifiuti da un lato, o doppi conteggi degli stessi rifiuti nel Mud dall’altro. Le rettifiche dello scorso 6 aprile si limitano a chiarire le definizioni e possono aiutare la difficile gestione dei rifiuti in Italia. Si pensi ai rifiuti prodotti da centrali termiche (Capitolo 10) perché la individuazione puntuale dei fanghi è ora sostituita dal più generale termine “scorie”. Oppure ai rifiuti da attività di costruzione e demolizione (Capitolo 17), dove si precisa che il terreno proveniente da siti contaminati deve essere “escavato”.
Le autorizzazioni in essere, fino a rinnovo, non devono essere modificate. Gli atti che, invece, esitano dalle istruttorie in corso dovranno conformarsi ai nuovi nomi dei rifiuti. Le rettifiche rendono più flessibile la descrizione ma non la modificano né cambiano i Codici. Per questo si ritiene che le scritture ambientali possano riportare solo i nuovi nomi e non più quelli pregressi, anche se nelle autorizzazioni in essere figurano, ovviamente, questi ultimi. Si è comunque consapevoli che, pur senza motivo, non mancherà chi vorrà siano apposte entrambe le dizioni. (P. F.)
N.d.R.: In arancione le parti della decisione 2014/955/Ue che sono state così rettificate con avviso pubblicato sulla Guue 6 aprile 2018 n. L 90.
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