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End of waste: le precisazioni ministeriali per l’avvio del car fluff al Css

Argomenti trattati: Recupero/Riciclo/End of waste/Mps
Circolare 27 marzo 2018, n. 4843

Oggetto: cessazione della qualifica di rifiuto del car fluff (Cer 191004) per successivo utilizzo come CSS-combustibile nei cementifici – chiarimenti interpretativi sul decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22

End of waste: le precisazioni ministeriali per l’avvio del car fluff al Css
Il Ministero dell’ambiente con la circolare 27 marzo 2018, prot. n. 4843 ha fornito chiarimenti interpretativi sul Dm 14 febbraio 2013, n. 22 (il regolamento sull’End of waste dei combustibili solidi secondari, “Css”) in relazione alla cessazione della qualifica di rifiuto del cosiddetto “Car fluff” (Cer 191004), cioè la frazione leggera che deriva dalla frantumazione delle autovetture, al fine di un successivo utilizzo come Css-combustibile nei cementifici.
Con la Circolare in parola il Ministero ha evidenziato che il “car fluff” è ammissibile alla produzione del Css-combustibile in quanto rifiuto speciale non pericoloso non incluso nell’allegato 2, punto 4 del Dm 14 febbraio 2013, n. 22. Infatti solo i codici Cer 191001 e 191002 sono esplicitamente esclusi, sono gli unici che non possono essere usati per la preparazione del Css-combustibile.
Le Pubbliche Amministrazioni competenti a rilasciare le autorizzazioni per la produzione e l’utilizzo del Css-combustibile nei cementifici dovranno quindi fare riferimento unicamente al Dm 22/2013 che disciplina nello specifico solo il Css-combustibile nelle sue 18 classi, di cui all’articolo 8 comma 1, lettera b) del decreto stesso e relative combinazioni, come elencate nella Tabella 1 dell’allegato 1 del decreto. (F.P.)