Recupero agevolato: occorre sempre fornire la prova del recupero effettivo ed oggettivo delle Mps
Quesito numero 1293
Con riferimento al Dm 5 febbraio 1998 e alle operazioni di recupero da condursi in regime “semplificato” ai sensi degli articoli 214 e 216, Dlgs 152/2006 si avrebbe bisogno di un chiarimento relativamente ai rifiuti costituiti da spezzoni di cavi elettrici di cui alle Tipologie 5.7 e 5.8.
Il processo di trattamento di cui ai punti 5.7.3 a) e 5.8.3 a) conduce a End of waste oppure, al contrario, sono lavorazioni da effettuarsi nell’ambito dell’operazione R13 “esclusiva” laddove il recupero vero e proprio si sostanziarebbe altrove?
I prodotti delle lavorazioni di cui ai punti 5.7.4 e 5.8.4 sono pertanto da considerarsi “Materie Prime Seconde” o ancora rifiuti?
Un’autorizzazione ex articolo 208 del “Codice ambientale” potrebbe “sanare” la situazione accertando i criteri dell’EoW per i prodotti in uscita?
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