La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Una impresa di costruzioni ha proceduto, su un terreno di sua proprietà, ad effettuare un deposito di materiale inerte (probabile provenienza da impianto autorizzato).
Si chiede se la ditta può depositare tale materiale sul proprio terreno senza alcuna autorizzazione.
Si chiede quale sia la modalità corretta nella compilazione della sezione del formulario riservata al destinatario, nel caso ci sia una differenza fra il peso dei rifiuti indicato in partenza e quello rilevato a destino, il destinatario deve barrare “accettato per intero” o “accettato per la seguente quantità”?
È consuetudine che alcuni impianti di smaltimento, nel caso riscontrino una differenza fra il peso in partenza e quello a destino, barrino la casella “accettato per la seguente quantità” con l’indicazione dei kg effettivamente riscontrati.
Altri impianti invece barrano la casella “accettato per intero” con l’indicazione dei kg effettivamente riscontrati e barrano la casella “accettato per la seguente quantità” solo nel caso in cui una parte del carico di rifiuti venga respinto.
Quale di queste modalità è corretta?
In una piattaforma autorizzata ai sensi dell’articolo 208 Dlgs 152/2006 con operazioni di recupero R13-R5, può un rifiuto tal quale, dopo la messa in riserva (R13), essere avviato ad R10 senza alcun tipo di trattamento? Oppure essere avviato MPS senza alcun tipo di trattamento?
Con riferimento al Dm 5 febbraio 1998 e alle operazioni di recupero da condursi in regime “semplificato” ai sensi degli articoli 214 e 216, Dlgs 152/2006 si avrebbe bisogno di un chiarimento relativamente ai rifiuti costituiti da spezzoni di cavi elettrici di cui alle Tipologie 5.7 e 5.8.
Il processo di trattamento di cui ai punti 5.7.3 a) e 5.8.3 a) conduce a End of waste oppure, al contrario, sono lavorazioni da effettuarsi nell’ambito dell’operazione R13 “esclusiva” laddove il recupero vero e proprio si sostanziarebbe altrove?
I prodotti delle lavorazioni di cui ai punti 5.7.4 e 5.8.4 sono pertanto da considerarsi “Materie Prime Seconde” o ancora rifiuti?
Un’autorizzazione ex articolo 208 del “Codice ambientale” potrebbe “sanare” la situazione accertando i criteri dell’EoW per i prodotti in uscita?
In un impianto autorizzato ad operazioni di recupero R13-R5 in regime ordinario, una Mps derivante dall’operazione R5, può essere riutilizzata, previa verifica di conformità dei parametri del test di cessione dell’allegato 3 al Dm 5 febbraio 1998 e con parametri superiori alla tabella 1 allegato 5 parte quarta, 152/2006.
Se l’Mps derivante dall’operazione R5 fuori specifica non è conforme all’allegato 3, Dm 5 febbraio 1998 da avviare a smaltimento quale Cer assume?
Un produttore di rifiuti non pericolosi ricadenti in lista verde ovvero un impianto di recupero italiano spedisce i suddetti in altri paesi comunitari utilizzando quale documento di trasporto l’allegato VII. Tuttavia non è stato stipulato tra il soggetto che organizza la spedizione e l’impianto di recupero destinatario il contratto di cui all’articolo 18 Regolamento (Ce) 1013/2006. Tale omissione può integrare la spedizione illegale di rifiuti di cui al predetto regolamento comunitario?
Trasporto intermodale alla luce della Circolare n. 1235 del 4 dicembre 2017, con cui l’Albo Nazionale Gestori Ambientali spiega l’ammissibilità che il trasportatore iniziale possa essere diverso da quello della fase terminale.
Esiste la possibilità che, per la parte finale del trasporto, possa verificarsi che la motrice sia legata ad un trasportatore (quello che conclude il viaggio) regolarmente iscritta all’Albo nella stessa categoria/classe di un semirimorchio, trainato dalla suddetta motrice, ma legato ad un altro trasportatore regolarmente iscritto all’Albo?
In sintesi il traportatore A porta al mezzo intermodale, rotaia o nave, il proprio semi rimorchio, il trasportatore B preleva il semi rimorchio di A e conclude a destino il traporto. È fattibile? E viceversa?
Obbligo di presentazione del Mud riferito a un’Impresa che ha più sedi: soggetto che produce vernici (Ateco 2007 – attività principale 23.31) con un totale di 13 dipendenti (con produzione di rifiuti pericolosi e non): 7 dipendenti sono occupati presso la sede legale e di produzione vernici; 6 dipendenti sono occupati presso una unità locale presso un altro Comune adibita al commercio al dettaglio, colori, ferramenta (Ateco 2007 – attività principale 46.73.4) (con produzione di soli rifiuti non pericolosi). Nella visura camerale ordinaria i dipendenti sono suddivisi tra le due sedi.
È giusto inviare il Mud solo per la sede di produzione vernici e denunciare sia i pericolosi sia i non pericolosi?
È giusto non presentare nessun Mud per la sede dove si svolge solo attività di commercio e produzione di rifiuti speciali non pericolosi?