Import-export: per il recupero, gli obblighi documentali scattano sopra i 20 kg.
Quesito numero 1204
Un impianto di recupero autorizzato in procedura semplificata e iscritto all’Albo gestori ambientali in cat. 4F effettua raccolta e trasporto con proprio autocarro di rifiuti prodotti in Francia da attività di carrozzeria e da cantieri navali conferendoli al proprio impianto. I trasporti dei rifiuti (ferro e acciaio Cer 170405, plastica Cer 160119) per quantitativi superiori a 100 kg per viaggio, avvengono in mancanza dell’allegato VII di cui al Regolamento Ue 1013/2006 e di contratto tra le parti come previsto dall’articolo 18 di tale Regolamento ma unicamente con formulario rifiuti italiano riportante quale produttore la ditta francese che firma il medesimo in partenza. Si ritiene corretta tale procedura e qualora non lo sia in quali sanzioni si può incorrere?
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