Compostaggio di comunità, le regole per i piccoli carichi di rifiuti organici
Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221
Sono entrate in vigore il 10 marzo 2017 le nuove regole dettate dal Dm 29 dicembre 2016, n. 266 per l’attività di compostaggio di comunità dei rifiuti organici che non superi le 130 tonnellate annue, ai sensi dell’articolo 180, comma 1-octies, Dlgs 152/2006. Il compostaggio è il processo aerobico di degradazione, stabilizzazione e umidificazione dell’organico per produrre il fertilizzante chiamato compost.
Obiettivo dichiarato del regolamento è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili e il contributo al raggiungimento degli obiettivi Ue in materia di rifiuti. Il nuovo Dm 266/2016 non si applica agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili (articolo 214, comma 7-bis, Dlgs 152/2006). Il compostaggio di comunità è quello effettuato da un organismo collettivo per l’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. Per “organismo collettivo” il nuovo Dm intende “due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un’attività di compostaggio” per usare il compost prodotto da parte delle utenze conferenti (articolo 183, comma 1, lett. qq-bis, Dlgs 152/2006).
Per intraprendere l’attività, l’organismo collettivo deve inviare la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune che ne da comunicazione al gestore del servizio pubblico dei rifiuti urbani. La segnalazione è inviata dal legale rappresentante dell’organismo collettivo tramite raccomandata a.r. o per via telematica con firma digitale. L’allegato 1 al Dm individua i contenuti della segnalazione tr ai quali spicca il regolamento sull’organizzazione dell’attività di compostaggio, adottato dall’organismo collettivo, vincolante per le utenze conferenti.
L’organismo collettivo produce il compost tramite un’apparecchiatura idonea per la decomposizione aerobica in cui l’aerazione avviene in modo naturale (compostiera statica) o indotto (compostiera elettromeccanica). L’apparecchiatura è classificata in funzione della capacità di trattamento in taglie piccola (T1), media (T2) e grande (T3) secondo la tabella dell’allegato 5 al Dm. L’annesso 6, invece, indica i parametri del compost in uscita che va utilizzato in terreni a disposizione delle utenze conferenti anche se distanti dall’apparecchiatura e per la concimazione di piante e fiori delle medesime utenze. Il compost difforme è un rifiuto urbano. Per ottenere la riduzione sulla tariffa rifiuti, il responsabile dell’apparecchiatura comunica al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno, con modalità individuate da ciascun Comune, le quantità in peso per l’anno solare precedente di: rifiuti conferiti, compost prodotto, scarti, compost non conforme. (P.F.)
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