Rifiuti n. 250
maggio 2017
Quesiti

La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

1202 Centri di raccolta: il gestore deve controllare l’autorizzazione di chi conferisce

Consorzio pubblico di funzioni per conto di Comuni. Gestione in appalto anche dei centri di raccolta ai sensi del Dm 8 aprile 2008. Poiché le utenze non domestiche, produttrici di rifiuti assimilati agli urbani secondo i regolamenti comunali conferiscono presso i nostri centri anche in assenza di iscrizione all’Albo Gestori alla categoria 2-bis, nonostante sia stata data loro l’informativa di obbligatorietà per il trasporto, siamo noi tenuti al controllo e a negar loro l’accesso in mancanza dell’iscrizione?

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1203 Formulario: il carico respinto non va registrato

Un formulario con carico respinto per un impianto di stoccaggio con che peso deve essere registrato? Qual è la normativa che lo chiarisce?

a cura di Paola Ficco

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1204 Import-export: per il recupero, gli obblighi documentali scattano sopra i 20 kg.

Un impianto di recupero autorizzato in procedura semplificata e iscritto all’Albo gestori ambientali in cat. 4F effettua raccolta e trasporto con proprio autocarro di rifiuti prodotti in Francia da attività di carrozzeria e da cantieri navali conferendoli al proprio impianto. I trasporti dei rifiuti (ferro e acciaio Cer 170405, plastica Cer 160119) per quantitativi superiori a 100 kg per viaggio, avvengono in mancanza dell’allegato VII di cui al Regolamento Ue 1013/2006 e di contratto tra le parti come previsto dall’articolo 18 di tale Regolamento ma unicamente con formulario rifiuti italiano riportante quale produttore la ditta francese che firma il medesimo in partenza. Si ritiene corretta tale procedura e qualora non lo sia in quali sanzioni si può incorrere?

a cura di Paola Ficco

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1205 Miscelazione: se il Cer è lo stesso i rifiuti non pericolosi sono “accorpati” e non “miscelati”

Accorpamento di rifiuti non pericolosi. Nel deposito preliminare (D15), propedeutico presso il medesimo impianto all’operazione D9, è possibile accorpare rifiuti non pericolosi aventi medesimo Cer ma diversa provenienza e diversa tipologia di inquinanti? Ad esempio, è possibile (senza alcuna richiesta di modifica dell’Aia) stoccare nel medesimo serbatoio (D15) un’acqua di falda, avente Cer 191308, contaminata da inquinanti organici con un’altra avente lo stesso Cer ma contaminata da metalli?

a cura di Paola Ficco

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1206 Formulario: nessun ripensamento

Il produttore/trasportatore consegna un rifiuto con Cer 15.01.01 al destinatario. Dopo tre settimane il destinatario comunica al produttore che il rifiuto è stato “giudicato” a Cer 20.01.01, cioè accettato, gestito/trattato e registrato con tale nuovo Cer. Con medesima comunicazione invita ad apportare la modifica di cambio Cer nelle proprie scritture. Come comportarsi? Il produttore/trasportatore consegna al destinatario un rifiuto destinato a R11. Dopo due mesi e mezzo il destinatario comunica al produttore che il rifiuto è stato ritenuto non conforme e smaltito presso il medesimo impianto in D1. Come comportarsi?

a cura di Daniele Bagon

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1207 Mud: la firma è del legale rappresentante in carica all’atto della compilazione

il nominativo del legale rappresentante da indicare nella Sezione Anagrafica del Modello unico di dichiarazione è il legale rappresentante dell’anno solare al quale si riferisce la dichiarazione, o il legale rappresentante dell’anno solare durante il quale si invia la dichiarazione?
In caso di variazione del legale rappresentante tra gennaio e marzo del 2017, nel Mud da inviare entro il 2 maggio 2017 (facente riferimento ai rifiuti gestiti nell’anno 2016), si dovrà indicare il legale rappresentante in carica al 2 maggio 2017 o il legale rappresentante in carica al 31 dicembre 2016?

a cura di Daniele Bagon

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1208 Aia: sì al nuovo gestore previa voltura dell’autorizzazione

Una società (A) è titolare di Aia per l’esercizio di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali, anche pericolosi, ed ha in proprietà le linee di trattamento.
Può tale società appaltare la concreta gestione dell’impianto/dei rifiuti ad altra società (B), priva di autorizzazioni ambientali?
L’autorizzazione Aia sul punto non dispone nulla.

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1209 ADR: veicoli fuori uso e nuovi obblighi

Edizione 2017 dell’ADR; con riguardo agli impatti sull’attività di trasporto dei veicoli fuori uso, si chiede: se fino ad oggi il trasporto dei veicoli a motore era esentato dall’ADR sulla base dei N. ONU 3166 e 3171, adesso che questi non possono più essere esentati dalla regolamentazione, significa che il trasporto dei veicoli a motore sarà assoggettato all’ADR? Cosa comporta, sempre con riferimento al trasporto dei veicoli a motore, l’inserimento dei nuovi n. ONU 3528, 3529, 3530 relativi a motori e macchine attribuiti alla DS 363?

a cura di Claudio Rispoli

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1210 Caratteristiche di pericolo: “infiammabile” non va confuso con “combustibile”

Anche alla luce della caratteristica di pericolo “infiammabile” (HP3) di cui al Regolamento (Ue) 1357/2014, per lo smaltimento della porta di una cella frigorifera composta da una “lastra di acciaio/schiuma poliuretanica/lastra di acciaio”, (l’isolante interno in poliuretano espanso), si chiede se è corretto effettuare una prova di infiammabilità su questo rifiuto come da Regolamento (Ce) 440/2008 punto 10 A. La prova, su un campione di sola schiuma poliuretanica senza acciaio, ha dato esito positivo di infiammabilità con la conseguenza che tutti i rifiuti (ma anche le merci come ad esempio divani, pannelli divisori per uffici, portoni per garage e quant’altro composte da schiuma poliuretanica) dovranno essere trasportati secondo la norma ADR e i loro rifiuti come pericolosi? A questo punto è molto probabile che risultino infiammabili anche la segatura, la carta in “coriandoli” dalla triturazione dei documenti, i ritagli dal taglio dei tessuti acrilici/viscosa/poliestere ecc. Tra l’altro le norme tecniche citano come materiali soldi “sostanze in polvere, granulari e pastose” e non quelle compatte come una lastra di poliuretano espanso.

a cura di Claudio Rispoli

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1211 Classificazione: l’atteggiamento “cautelativo” può travolgere con inesattezze e falsi tutto il resto

La verifica analitica di un rifiuto “speculare” ha messo in evidenza il mancato superamento dei limiti e quindi la “non pericolosità” dello stesso. Pertanto, visto il risultato ottenuto, il rifiuto avrebbe dovuto acquisire il Cer non pericoloso, però, il produttore conoscendo le caratteristiche di pericolosità delle sostanze che lo compongono e da cui trae origine, decide (visto l’articolo 13, Dl 91/2014 – Legge 116/2014) di attribuire “cautelativamente” il Cer pericoloso e la relativa caratteristica HP, indicando il tutto nel Rapporto di prova rilasciato dal Chimico. Si chiede se tale comportamento è corretto e se la norma prevede o meno tale possibilità.

a cura di Claudio Rispoli

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