ADR: il non obbligo di nomina del Consulente non significa essere esclusi dalla disciplina
Quesito numero 1111
Produttori di rifiuti, alcuni dei quali classificati ADR, ed effettuiamo spedizioni tramite trasportatori terzi autorizzati. I nostri rifiuti sono classificati come Categoria di trasporto 3 e le nostre spedizioni tipicamente rimangono al di sotto del limite di esenzione parziale applicabile (es. 1000 kg per singolo invio di rifiuto di olio idraulico NAS9, III). Ci interessa capire in quali casi sia obbligatoria la comunicazione preventiva alla motorizzazione per l’esenzione della nomina del consulente e in quali casi non sia invece richiesta. Ad esempio, se consideriamo l’esenzione dall’obbligo della nomina del Consulente prevista dall’articolo 3 comma 6, Dlgs 4 febbraio 2000, n. 40, l’impresa è esonerata dalla nomina e non è richiesta la comunicazione preventiva alla motorizzazione (richiesta invece se si applicano le esenzioni previste dal Decreto Dm 4 Luglio 2000). È corretto?
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