Albo gestori: i Comuni gestiscono rifiuti senza iscrizione
La massima
Rifiuti – Gestione ex articoli 198, Dlgs 152/2006 – Raccolta da parte dell’ Ente comunale – Obbligo di iscrizione Albo gestori ex articolo 212, Dlgs 152/20006 – Insussistenza
I Comuni possono esercitare attività di raccolta e conferimento di rifiuti senza dover provvedere all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, Dlgs 152/2006.
Il mancato richiamo dell’articolo 212 del Dlgs 152/2006 ai Comuni quali soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo gestori, è da intendersi quale esclusione degli stessi dal solo obbligo all’iscrizione, non certamente va esteso a precludere la possibilità per i Comuni di effettuare gestione di rifiuti. I Comuni possono infatti operare nel settore suddetto senza iscrizione all’Albo gestori, essendo la stessa obbligatoria soltanto per le Imprese e non per gli Enti pubblici. (C.K.)
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