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Rifiuti ferrosi: no sanatoria postuma per condotte illecite dell’ambulante

Argomenti trattati: Rottami ferrosi
Sentenza 12 febbraio 2016, n. 5823

La massima
Rifiuti – Rottami ferrosi – Condizioni commercio ambulante ex articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 – Titolo abilitativo valido – Insussistenza – Sanatoria attraverso autorizzazione postuma – Negazione – Gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Configurabilità
La licenza per il commercio ambulante di rifiuti ferrosi non può sanare condotte commesse antecedentemente al rilascio, posto che nessun rilievo può essere dato alla sanatoria postuma in materia ambientale. Per esercitare attività di commercio ambulante di rottami ferrosi è necessario il titolo abilitativo ex Dlgs 114/1998, senza il quale la condotta non può rientrare nella fattispecie di cui all’articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 (commercio ambulante) e relativa disciplina derogatoria. Il titolo abilitativo deve essere in possesso del commerciante al momento dell’inizio dell’attività, non potendo essere ammissibile una sanatoria successiva; questo in linea con la normativa sui rifiuti, tesa ad assicurare un controllo preventivo. (C.K.)