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Via: quando c’è danno da ritardo della P.a.

Argomenti trattati: Autorizzazioni
Sentenza 25 marzo 2016, n. 1239

La massima
Valutazione di impatto ambientale – Procedimento di Via – Termine di conclusione – Articolo 20, Dlgs 152/2006 – Natura – Perentorietà – Insussistenza – Risarcimento del danno da ritardo – Condizioni – Limiti
Per configurarsi un danno da ritardo della P.a. nella chiusura di un procedimento di valutazione di impatto ambientale non è sufficiente il mero superamento dei termini massimi per il rilascio del provvedimento.
Il termine di chiusura del procedimento è ordinatorio e non perentorio (in quest’ultimo caso la P.a. deve emanare l’atto entro i termini), e per configurarsi un danno da ritardo della P.a. risarcibile ex articolo 2043 del Codice civile va dimostrato l’esito favorevole del procedimento e l’inosservanza dei termini senza che l’Amministrazione pubblica abbia dato giustificazione del ritardo. (C.K.)