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Trasporto rifiuti: veicolo a noleggio deve essere appositamente autorizzato

Argomenti trattati: Raccolta/trasporto/Adr
Sentenza 24 marzo 2016, n. 12473

La massima
Rifiuti – Trasporto non autorizzato – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Veicolo noleggiato – Sequestro – Buona fede del terzo proprietario del mezzo – Verifica ex ante autorizzazione con riferimento specifico al veicolo – Necessità
Il soggetto che dà in noleggio un veicolo adibito al trasporto di rifiuti deve preventivamente verificare che lo stesso sia stato specificatamente autorizzato per l’esercizio di tale attività.
Limitarsi a verificare l’iscrizione all’Albo gestori ambientali della società a cui viene noleggiato il mezzo, secondo la Suprema Corte, non è sufficiente perché ciò che conta “non è la generica iscrizione del soggetto all’Albo ma l’indicazione nell’Albo stesso del singolo veicolo utilizzato”.
E dato che con riferimento al caso giunto in giudizio, l’iscrizione del veicolo all’Albo è intervenuta solo successivamente all’accertamento del reato, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il sequestro del mezzo condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. (A.G.)