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Terre e rocce di scavo, no alla determinazione di metalli e metalloidi e amianto solo sulla frazione fine

Argomenti trattati: Terre e rocce da scavo

Quesito numero 988

Si ritiene che l’adozione letterale di quanto previsto all’Allegato 4, Dm 161/2012 riguardo alla preparazione dei campioni presenti alcune rilevanti criticità in caso di campioni ottenuti da matrice rocciosa, in tutti i casi in cui i parametri siano caratteristici della composizione naturale delle rocce (in particolare metalli, semimetalli e amianto), sia nell’ambito della gestione delle terre e rocce da scavo sia nella valutazione dei fondi naturali. Tali indicazioni appaiono mutuate dalla normativa sulle bonifiche (si veda Allegato 2 alla Parte IV, Dlgs 152/2006). Nel caso di scavi in galleria e, più in generale, in materiale litoide, il materiale di partenza sarà invece sempre costituito da un ammasso roccioso dal quale si otterranno per asportazione meccanica blocchi di varia pezzatura, in base alle tecniche di scavo. Un eventuale successiva frantumazione meccanica produrrà una ‘ghiaia’ grossolana, dalla quale, per successiva riduzione e quartatura, si otterrà infine il campione da analizzare. Quindi, in questi casi, parlare di granulometria originaria non ha senso compiuto, e che ogni ‘granulometria’ ottenuta è il risultato delle varie operazioni di frantumazione effettuate. In questi termini, riportare valori di concentrazione rilevate in una frazione passante ad un ‘totale’ comprensivo di frazioni a granulometria superiore significa produrre un’effettiva ‘diluizione’ della concentrazione reale, conducendo ad un’impropria sottostima dei risultati, tanto maggiore quanto superiore è la percentuale di ‘scheletro’ (frazione tra 2mm e 2cm). Inoltre, diverse determinazioni analitiche effettuate sullo stesso materiale portano paradossalmente a risultati diversi a seconda della granulometria del materiale, e in modo particolare della frazione del ‘passante’ a 2mm. Pertanto, si ritiene che per la determinazione del contenuto di metalli e semimetalli e di amianto l’analisi debba essere tale da garantire la concentrazione ‘totale’ o ‘assoluta’, da ottenersi previa porfirizzazione (macinazione totale) del campione, o subordinatamente, solo per i metalli e i semimetalli, anche con setacciatura e determinazione su frazione passante a 2mm, ma senza riportare il risultato al peso totale comprensivo dello scheletro campionato. In caso di ricerca di sostanze eminentemente di origine antropica in matrice rocciosa alterata e disgregata (cd. ‘cappellaccio di alterazione’), il criterio generale riportato all’Allegato 4, Dm 161/2012 è fatto salvo, torna ad assumere significato e può essere concretamente applicato.

Tale problematica è stata sinora sorprendentemente ignorata a livello nazionale. Qual è il vostro autorevole parere in merito?