Rifiuti n. 229
giugno 2015
Quesiti

La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

985 Intermediario, se ha la detenzione è sussunto nella figura del gestore

Impianto di compostaggio che viene indicato come destinatario sui formulari. In alcuni casi il trasportatore nelle annotazioni indica sé stesso come intermediario oppure “Per conto di Ditta trasportatore”. In questi casi il destinatario fattura lo smaltimento al trasportatore e non al produttore.

Cosa indicare sul registro di carico e scarico rifiuti nello spazio riservato all’intermediario, il trasportatore? Se sul registro appare l’intermediario con detenzione di rifiuti è errore oppure no?

a cura di Paola Ficco

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986 Sistri, l’obbligo di adesione non va confuso con il termine iniziale di operatività

Con riferimento all’articolo “Sistri: calcolo dei contributi 20142015. Un equilibrismo difficile” di D. Bagon, sul numero 227 (aprile 2015) di questa Rivista. Si chiede se quanto riportato all’ottavo capoverso dell’articolo citato “Per quanto riguarda i gestori di impianti di recupero o smaltimento rifiuti occorre ricordare che l’iscrizione è dovuta per gestori di impianti di rifiuti speciali pericolosi e urbani pericolosi” sia un refuso relativo all’Allegato II sotto riportato. Ciò in quanto nell’articolo 1, Dm 24 aprile 2014, n. 126 ivi citato non sono riportati fra i soggetti obbligati gli impianti che trattano rifiuti urbani pericolosi; inoltre, la Circolare del 31 ottobre 2013, citata successivamente nell’articolo, si riferisce a una sperimentazione per i soggetti che operano in relazione ai rifiuti urbani pericolosi da disciplinarsi con Dm che “prenderà avvio dal 30 giugno 2014; sulla base della sperimentazione, qualora essa abbia dato risultati favorevoli, potrà essere disposta l’applicazione del Sistri anche alle suddette attività”.

Si chiede di sapere se, nel caotico succedersi di integrazioni e variazioni legislative sul Sistri, ci sia sfuggito qualcosa in ordine agli obblighi inerenti lo stoccaggio dei rifiuti urbani pericolosi.

a cura di Daniele Bagon

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987 Terreno contaminato da amianto, se pericoloso è cancerogeno e va in discarica con gli accertamenti previsti dal Dm del 2010

Rifiuto costituito da terreno contaminato da amianto in matrice cementizia (eternit) classificato con Cer 170503 alla luce della sentenza Corte di Cassazione, Sezione III n. 9192/2009. Il rifiuto ha subito un processo di trattamento quale l’incapsulamento ex Dm 248/2009. Per il conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi gli accertamenti analitici da fare sul rifiuto sono quelli indicati nella tabella 1 allegato 2, Dm 27 settembre 2010 oppure, essendo il contaminate cemento amianto (Cer 170506*) il quale normalmente non necessita di accertamenti analitici per il conferimento, basta verificare la conferibilità della terra ex articolo 6, Dm 27 settembre 2010 cit.?

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988 Terre e rocce di scavo, no alla determinazione di metalli e metalloidi e amianto solo sulla frazione fine

Si ritiene che l’adozione letterale di quanto previsto all’Allegato 4, Dm 161/2012 riguardo alla preparazione dei campioni presenti alcune rilevanti criticità in caso di campioni ottenuti da matrice rocciosa, in tutti i casi in cui i parametri siano caratteristici della composizione naturale delle rocce (in particolare metalli, semimetalli e amianto), sia nell’ambito della gestione delle terre e rocce da scavo sia nella valutazione dei fondi naturali. Tali indicazioni appaiono mutuate dalla normativa sulle bonifiche (si veda Allegato 2 alla Parte IV, Dlgs 152/2006). Nel caso di scavi in galleria e, più in generale, in materiale litoide, il materiale di partenza sarà invece sempre costituito da un ammasso roccioso dal quale si otterranno per asportazione meccanica blocchi di varia pezzatura, in base alle tecniche di scavo. Un eventuale successiva frantumazione meccanica produrrà una ‘ghiaia’ grossolana, dalla quale, per successiva riduzione e quartatura, si otterrà infine il campione da analizzare. Quindi, in questi casi, parlare di granulometria originaria non ha senso compiuto, e che ogni ‘granulometria’ ottenuta è il risultato delle varie operazioni di frantumazione effettuate. In questi termini, riportare valori di concentrazione rilevate in una frazione passante ad un ‘totale’ comprensivo di frazioni a granulometria superiore significa produrre un’effettiva ‘diluizione’ della concentrazione reale, conducendo ad un’impropria sottostima dei risultati, tanto maggiore quanto superiore è la percentuale di ‘scheletro’ (frazione tra 2mm e 2cm). Inoltre, diverse determinazioni analitiche effettuate sullo stesso materiale portano paradossalmente a risultati diversi a seconda della granulometria del materiale, e in modo particolare della frazione del ‘passante’ a 2mm. Pertanto, si ritiene che per la determinazione del contenuto di metalli e semimetalli e di amianto l’analisi debba essere tale da garantire la concentrazione ‘totale’ o ‘assoluta’, da ottenersi previa porfirizzazione (macinazione totale) del campione, o subordinatamente, solo per i metalli e i semimetalli, anche con setacciatura e determinazione su frazione passante a 2mm, ma senza riportare il risultato al peso totale comprensivo dello scheletro campionato. In caso di ricerca di sostanze eminentemente di origine antropica in matrice rocciosa alterata e disgregata (cd. ‘cappellaccio di alterazione’), il criterio generale riportato all’Allegato 4, Dm 161/2012 è fatto salvo, torna ad assumere significato e può essere concretamente applicato.

Tale problematica è stata sinora sorprendentemente ignorata a livello nazionale. Qual è il vostro autorevole parere in merito?

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989 Classificazione rifiuti, quando serve il “doppio giudizio”

Vari clienti, per esigenze normative, chiedono la riemissione dei giudizi di caratterizzazione svolti dal 1º gennaio 2015 ad oggi, chiedendo di riportare la nuova classificazione che entrerà in vigore dal prossimo 1º giugno. Poiché le analisi sono state svolte negli scorsi mesi, la caratterizzazione avrebbe validità un anno. La domande è: dobbiamo proseguire alla caratterizzazione o come riporta il regolamento Clp per le miscele “In deroga al secondo comma dell’articolo 62 del presente regolamento, per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/Cee e già immesse sul mercato prima del 1º giugno 2015 non vale l’obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1º giugno 2017”, quindi la caratterizzazione scadrebbe all’annualità.

a cura di Claudio Rispoli

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990 Classificazione rifiuti, dal 1º giugno 2015 per la definizione di “sostanza pericolosa” non si usa più il criterio Iarc (o altri)

Come ci si deve comportare dal 1º giugno 2015 nel caso di valutazione di un rifiuto contenente una sostanza che presenta una “classificazione minima” indicata con * nei data base Echa cl inventory?

Ad esempio, finora per i composti del cadmio il limite per le frasi di rischio R20/21/22 (e, quindi, per l’attribuzione di H5) era 0.1%; ora, prendendo in considerazione la classificazione secondo i criteri Clp: Acute Tox 4 * H302 – Acute Tox 4* H312 – Acute Tox 4* H332, quale limite si considera ufficialmente?

Inoltre poiché “The harmonised entries are often incomplete. So any hazard classes and hazard categories that are not listed in the harmonised entry must also be considered further”, come ci si comporta con la valutazione del piombo, per il quale “All inorganic compounds of lead are classified as carcinogenic by Iarc”?

a cura di Claudio Rispoli

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991 Classificazione rifiuti, codici specchio, si ragiona con le analisi e non con l’esperienza

Impianto di trattamento rifiuti urbani e speciali non pericolosi; ogni volta che entra un rifiuto con codice a specchio, si è obbligati a richiedere analisi chimiche?

Se per esperienza si sa che quel rifiuto non è pericoloso, occorre per forza richiedere l’analisi per farlo entrare in impianto o l’obbligo delle analisi rimane solo al produttore?

a cura di Claudio Rispoli

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992 Monitor, sempre pericolosi, ma l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo resta un rebus

Tutti i tipi di monitor (Led, plasma, Lcd, tubo catodico ecc.) sono da considerarsi pericolosi con Cer 160213*. Quale caratteristica di pericolo dare?

a cura di Claudio Rispoli

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