Sistri, l’obbligo di adesione non va confuso con il termine iniziale di operatività
Quesito numero 986
Con riferimento all’articolo “Sistri: calcolo dei contributi 20142015. Un equilibrismo difficile” di D. Bagon, sul numero 227 (aprile 2015) di questa Rivista. Si chiede se quanto riportato all’ottavo capoverso dell’articolo citato “Per quanto riguarda i gestori di impianti di recupero o smaltimento rifiuti occorre ricordare che l’iscrizione è dovuta per gestori di impianti di rifiuti speciali pericolosi e urbani pericolosi” sia un refuso relativo all’Allegato II sotto riportato. Ciò in quanto nell’articolo 1, Dm 24 aprile 2014, n. 126 ivi citato non sono riportati fra i soggetti obbligati gli impianti che trattano rifiuti urbani pericolosi; inoltre, la Circolare del 31 ottobre 2013, citata successivamente nell’articolo, si riferisce a una sperimentazione per i soggetti che operano in relazione ai rifiuti urbani pericolosi da disciplinarsi con Dm che “prenderà avvio dal 30 giugno 2014; sulla base della sperimentazione, qualora essa abbia dato risultati favorevoli, potrà essere disposta l’applicazione del Sistri anche alle suddette attività”.
Si chiede di sapere se, nel caotico succedersi di integrazioni e variazioni legislative sul Sistri, ci sia sfuggito qualcosa in ordine agli obblighi inerenti lo stoccaggio dei rifiuti urbani pericolosi.
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