Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato

Traffico illecito: per l’attività organizzata deve sussistere il vincolo associativo

Argomenti trattati: Traffico illecito
Sentenza 10 aprile 2015, n. 14895

La massima
Rifiuti – Attività organizzata per traffico illecito ex articolo 260, Dlgs 152/2006 – Elemento oggettivo – Vincolo associativo con programma specifico di delitti – Rilevanza

Il sodalizio criminoso volto al traffico illecito di rifiuti integra il reato di cui all’articolo 260 Dlgs 152/2006 quando esiste un vincolo associativo con un programma specifico di delitti.
La prova dell’elemento oggettivo del reato di attività organizzata (quando sussistono gli elementi di cui all’articolo 416 Codice penale) è dedotta dalla commissione dei delitti rientranti nel comune programma e dalle loro modalità esecutive. In tema di elemento soggettivo è necessaria la coscienza e volontà di partecipare alla realizzazione dell’accordo e del programma delittuoso, in modo stabile e permanente. (C.K.)