Deposito temporaneo: per l’omogeneità delle categorie servono i Cer
La massima
Rifiuti – Deposito temporaneo ex articolo 183, lettera bb) Dlgs 152/2006 – Categorie omogenee – Nozione – Coincidenza con classificazione “Cer” – Sussiste – Rilevanza per gestione illecita ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Sussiste
Per deposito temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, solo quando siano presenti precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, all’organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate nel Dlgs 152/2006. Tale deposito è libero, non disciplinato dalla normativa sui rifiuti (ad eccezione degli adempimenti in tema di registri di carico e scarico e del divieto di miscelazione), anche se sempre soggetto ai principi di precauzione ed azione preventiva.
Le categorie dei rifiuti per le quali si invoca il regime di favore del deposito temporaneo non sono identificabili sic et simpliciter con la “classificazione” di cui all’articolo 184, Dlgs 152/2006 (rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi), come richiede il ricorrente, ma ne costituiscono specificazione, precisa individuazione tecnica (connotata da apposito codice Cer), sì che anche l’“omogeneità” delle stesse deve essere verificata nei medesimi termini. (S.F.)
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