Abbandono, in caso di pignoramento dell’area, la gestione dei rifiuti compete al custode e non al Comune
Quesito numero 972
Nel caso in cui sia accertata la presenza di rifiuti abbandonati non pericolosi e pericolosi all’interno di un sito oggetto di pignoramento per successiva vendita giudiziaria e non sia stato possibile risalire al responsabile dell’abbandono, l’onere della gestione di tali rifiuti spetta al custode (nominato) in virtù dell’articolo 2051 Codice civile o all’Amministrazione comunale ai sensi dell’ articolo 192, Dlgs 152/2006)?
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