Recupero: valgono le prescrizioni autorizzative, non la concreta capacità dell’impianto a superarle
La massima
Rifiuti – Impianti di recupero – Inosservanza prescrizioni autorizzazione – Articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 – Reato formale di pericolo – Danno concreto all’ambiente – Non richiesto – Funzioni di controllo della P.a. – Pregiudizio – Sussiste
Il reato di cui al Dlgs 152/2006, articolo 256, comma 1, lettera a) (gestione non autorizzata) e comma 4 (inosservanza delle prescrizioni autorizzative) è un reato formale di pericolo, che non esige un concreto danno all’ambiente, essendo in questo caso tutelato il bene rappresentato dalla possibilità per la pubblica amministrazione di esercitare la propria funzione di controllo.
È ininfluente la presunta capacità dell’impianto a gestire in sicurezza quantità di rifiuti superiori a quelle autorizzate; la disapplicazione “autonoma” del titolo abilitativo, infatti, è di per sé idonea a pregiudicare la funzione di controllo degli Enti preposti sulle attività recanti effetti esterni sull’ambiente. (S.F.)
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