Quando il veicolo dismesso può considerarsi rifiuto pericoloso
La massima
Veicoli fuori uso – Nozione – Articolo 3, Dlgs 209/2003 – Articolo 231, Dlgs 152/2006 – Obiettiva condizione di abbandono – Rifiuto – Presunzione di non pericolosità – Esclusa – Assenza di trattamento per la rimozione dei componenti pericolosi – Pericolosità – Particolari accertamenti – Non richiesti
La rimozione dei componenti pericolosi da un veicolo (combustibili, oli, detergenti e alcune parti dell’impianto elettrico e del motore), richiede operazioni di oggettiva complessità ed è dunque evidente che le effettive modalità di conservazione del veicolo, nonché la presenza o meno dei mezzi necessari per le attività di rimozione, costituiscono dati obiettivi di valutazione. Affinché un veicolo dismesso possa considerarsi rifiuto pericoloso è dunque necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose. A tal proposito, la relativa verifica non necessiterà di particolari accertamenti quando risulti, anche soltanto per le modalità di gestione, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi e delle altre componenti pericolose. (S.F.)
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