La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Nel caso in cui sia accertata la presenza di rifiuti abbandonati non pericolosi e pericolosi all’interno di un sito oggetto di pignoramento per successiva vendita giudiziaria e non sia stato possibile risalire al responsabile dell’abbandono, l’onere della gestione di tali rifiuti spetta al custode (nominato) in virtù dell’articolo 2051 Codice civile o all’Amministrazione comunale ai sensi dell’ articolo 192, Dlgs 152/2006)?
Un impianto autorizzato con procedura ordinaria effettua la messa in riserva (R13) e poi la selezione (R12) di rifiuti di imballaggio in plastica (Cer 150102 e 150106). Per i rifiuti di imballaggio in plastica le attività autorizzate prevedono anche la separazione delle diverse tipologie di polimero (PP, PE, PET, ecc.). Questi rifiuti che si generano dalla selezione possono essere identificati ancora con i codici del capitolo 15 o devono necessariamente essere identificati con i codici del capito 19?
Gestore della piattaforma ecologica autorizzata ai sensi del Dlgs 152/2006 (autorizzazione intestata al Comune) che la gestisce in forza di affidamento comunale. In uscita dalla piattaforma chi deve apparire nella prima parte dello stesso? Chi deve apporre la firma sul formulario, considerando che l’amministrazione non ha contatto fisico con il rifiuto né tanto meno è presente in piattaforma al momento della partenza del carico (il personale della piattaforma è del gestore), è corretto che la firma venga apposta dal gestore?
Gestione impianto di produzione Cdr autorizzato in procedura semplificata per recupero di rifiuti non pericolosi (anche Cer 190501) mediante operazioni R3 ed R13. È in fase di istruttoria la richiesta di Aia presentata ai sensi del Dlgs 46/2014. Gli scarti da trattamento in uscita (Cer 191212) sono conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi. A seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 23 ottobre 2014, n. 5242 si chiede se nell’impianto descritto è possibile ricevere e trattare in R3 la Futs (frazione umida tritovagliata stabilizzata – Cer 190501) prodotta e proveniente dagli Stir della Campania prevedendo un flusso in uscita pari al 40% di rifiuto speciale non pericoloso (Cdr da Cer 191210 da avviare a R1) e un 60% di rifiuti speciali non pericolosi (Cer 191212 da avviare in D1).
Un’azienda che effettua la mera raccolta con mezzi d’opera di rifiuti sulle spiagge (mentre il trasporto su strada viene effettuato da un’altra azienda debitamente iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali), deve essere iscritta a tale Albo?
Si nota che molte aziende di trasporto iscrivono al Sistri sia la sede legale sia le sedi secondarie di rimessaggio (iscritte in Cciaa) e chiedono di indicare (su Sistri) come iscrizione al trasporto la sede secondaria anziché la sede legale. Questa prassi è stata rilevata anche per alcuni intermediari ove sono presenti impianti di destino. Si chiede se tale prassi è ammessa e cosa rischia il produttore ad assecondare su Sistri tale comportamento.
Chi deve classificare i rifiuti urbani pericolosi (categoria 20) secondo le disposizioni contenute nella legge 116/2014? Il Comune o il gestore del servizio di raccolta rifiuti in qualità di detentore?
Impianti di discarica per rifiuti inerti: come si applica la Legge 116/2014 per una discarica per rifiuti inerti autorizzata a ricevere solo rifiuti di Tabella 1 – Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione del Dm 27 settembre 2010? Per i codici a specchio (es. 170107 e 170904) è sufficiente una scheda informativa del produttore dove si afferma che il rifiuto non è pericoloso secondo i criteri stabiliti nella Tabella 1 del citato Dm 27 settembre 2010 oppure è necessario effettuare un’analisi chimica?
Legge 116/2014 e in specifico le modifiche che essa apporta al Dlgs 152/2006 introducendo nuove regole per la classificazione dei rifiuti.
Dal 18 Febbraio 2015 l’Allegato D al Dlgs 152/2006 riporta indicazioni assolutamente difformi per la classificazione dei rifiuti: nel primo paragrafo si indica la necessità di classificare i rifiuti applicando la normativa delle sostanze pericolose per la valutazione di tutte le caratteristiche di pericolo da H1 a H15 (quindi anche per H14 – applicando l’approccio CPL ad esempio secondo il parere ISPRA/ISS del 18/03/2011), mentre nel secondo paragrafo, comma 5, rimane inalterata la modifica apportata dalla legge 28 del Marzo 2012 con cui viene introdotto l’approccio ADR per la valutazione della caratteristica H14 e non vengono prese in considerazione le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13.
Per i rifiuti non pericolosi non occorre alcun accertamento analitico per la classificazione; tuttavia tali accertamenti occorrono per la caratterizzazione. Si chiede se, ai fini della gestione del rifiuto, per l’attribuzione delle proprietà di pericolo definite da H1 a H15 si devono esprimere? Quindi, si potrebbe avere un rifiuto non pericoloso con caratteristiche H?
Si legge che le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:
la scheda informativa del produttore;
la conoscenza del processo chimico;
il campionamento e l’analisi del rifiuto;
b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:
la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
le fonti informative europee ed internazionali;
la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo (…).
Si osserva che: sia per il punto a) che per il punto b), le varie “opzioni” non sono tra loro collegate da una “e” (congiunzione) o da un “oppure” (congiunzione disgiuntiva o alternativa). Pertanto non è chiaro se tutto ciò che viene elencato nel Dlgs 152/2006 sia da fare oppure basta soddisfare anche solo una delle azioni indicate.
Una delle domande che ne conseguono è questa: supponendo che il rifiuto da smaltire sia una materia prima (oppure, ad esempio, una soluzione in cui si conosce l’esatta quantità di materia prima presente) di cui si possiede una scheda di sicurezza, il produttore è, comunque, obbligato a far eseguire delle analisi (inteso come ricerca di laboratorio di sostanze presenti e relativa concentrazione) di caratterizzazione? Se la risposta è no: è accettabile/sufficiente che sia il produttore ad attribuire le caratteristiche di pericolo sulla base della scheda di sicurezza oppure è necessario che tale caratterizzazione venga certificata attraverso l’attestazione di un chimico (spesso tali certificati vengono indicati come “caratterizzazione merceologica”)?
Secondo la normativa vigente, nelle procedure di Aua, quando all’interno è presente la richiesta di autorizzazione per i rifiuti ai sensi degli articoli 214 e 216, Dlgs 152/2006, l’impianto deve essere già ultimato o si deve procedere all’ultimazione dei lavori dopo il rilascio dell’Aua?
In esito alla presentazione da parte dell’impresa della documentazione necessaria per l’esclusione delle superfici su cui vi è una produzione di rifiuti speciali non assimilabili (con allegato il registro carico e scarico Mud – fatture ecc. – Iso14001 dell’azienda – planimetrie locali) entro il 30 novembre 2015: il Comune deve accettare da subito l’esclusione oppure può rigettare (ha un’eventuale competenza decisionale per quanto i rifiuti speciali non assimilabili)? Il Comune può richiedere un accertamento su quelle aree (per verificare congruità con la dichiarazione presentata)? In caso di non accoglimento della domanda, cosa deve fare l’impresa?