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Produttore di rifiuti, in caso di subappalto c’è anche quello in senso giuridico

Argomenti trattati: Produttore
Sentenza 10 febbraio 2015, n. 5916

La massima
Rifiuti – Produttore di rifiuti – Nozione – Articolo 188, Dlgs 152/2006 – Qualificazione sia in senso giuridico che materiale – Appaltatore ed appaltante – Attività di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 – Sussiste

In caso di subappalto, il produttore materiale dei rifiuti è l’esecutore/subappaltatore il quale resta responsabile della gestione illecita dei rifiuti prodotti; il produttore in senso giuridico è l’appaltatore e non il committente/appaltante.
Ferme restando le ipotesi di concorso, il committente/appaltante rimane estraneo da ogni responsabilità nei confronti della gestione illecita dei rifiuti derivanti dalle opere che egli ha commesso/appaltato e che a loro volta sono subappaltate dall’appaltatore. Sul punto, la Corte richiama la sua sentenza 25041/2011 cit. dove “è anzi esclusa la responsabilità del committente”.
La responsabilità del subappaltatore non viene meno anche se l’appaltatore può essere considerato il produttore in senso giuridico dei rifiuti. Infatti, “gli obblighi connessi alla gestione dei rifiuti stessi non gravano certamente solo sul produttore in senso giuridico, ove questi sia appaltatore delle opere da cui i rifiuti derivino (n.d.A quindi, solo in questo caso), ma anche, e si direbbe soprattutto, sul produttore in senso materiale”.
Lo stoccaggio di rifiuti realizzato in luogo diverso da quello di produzione e ove avviene una cernita da parte di terzi non può essere qualificato come deposito temporaneo. (P. F.)