Transfrontalieri: no alla notifica per l’import da paese Basilea, ma non Ocse, di rifiuti recuperabili in lista verde
Quesito numero 851
Importazione di rifiuti solidi di plastica (cod. Basilea B3010) dal Montenegro. Trattasi, dunque, di rifiuti della “lista verde” (allegato IX convenzione di Basilea, riportato all’allegato V, parte 1, elenco B, regolamento Ce 1013/2006), da destinare al recupero in Italia. Il Montenegro è paese extra Ce, aderente alla convenzione di Basilea ed al quale non si applica la decisione Ocse. Gli obblighi procedurali sono dunque disciplinati dall’articolo 45, regolamento Ce 1013/2006 che dispone l’applicazione dell’articolo 42 dello stesso regolamento, relativo alle importazioni, nella Comunità, di rifiuti destinati allo smaltimento. Ciò premesso, si ritiene corretto dover assoggettare l’importazione in oggetto alla procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta. Si chiede il Vostro parere.
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