Rifiuti da demolizione, non sono sottoprodotti
La massima
Rifiuti da demolizione – Natura di sottoprodotto – Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 – Sostanza originata da processo di produzione – Non rientra
Sostenere che la demolizione di un edificio possa considerarsi un processo di produzione, da cui possono quindi derivare sottoprodotti, rappresenta una “evidente forzatura”.
La forzatura consiste nel dichiarare che il prodotto finale della demolizione sia la nuova costruzione. La demolizione non può infatti essere considerata il prodromo di una nuova costruzione, “giacché questa può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni”.
Nessuna applicazione dell’articolo 184-bis (“Sottoprodotto”) è quindi possibile per i rifiuti da demolizione, visto che il primo requisito previsto dalla disciplina richiede che la sostanza o l’oggetto sia “originato da un processo di produzione”.
Conseguentemente, il macchinario che raccoglie e tritura materiale già qualificabile come rifiuto, realizza un’attività di recupero di rifiuti che deve essere autorizzata. (A.G.)
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.