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Il trasporto non autorizzato è un reato istantaneo

Sentenza 11 novembre 2013, n. 45306

La massima
Rifiuti – Gestione non autorizzata – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Attività di trasporto – Reato istantaneo e solo eventualmente abituale – Continuatività e stabilità – Non necessaria
Il reato di cui all’articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006, riguardante, in via ordinaria e sull’intero territorio nazionale, l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata, contempla la condotta di chiunque effettui, tra le altre, anche una “attività di trasporto”: con riguardo a tale fattispecie, del tutto identica a quella prevista dalla norma “speciale” contenuta nella legge n. 210 del 2008, la giurisprudenza non ha mai dubitato del fatto che per la integrazione della stessa, sia sufficiente un unico trasporto; da ciò discende, altresì, la non necessità di requisiti di continuatività e stabilità di sorta.
Il reato ha natura di reato istantaneo e solo eventualmente abituale, in quanto si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica (L.B.).