La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Pannelli solari abbandonati accanto ai cassonetti stradali, quale gestore della raccolta rifiuti urbani posso portarli all’interno della centro di raccolta comunale, di cui al Dm 8 aprile 2008 e con quale Cer? E se il privato cittadino li volesse conferire direttamente nel centro di raccolta comunale, posso essere ritirati e con quale Cer?
È violazione delle prescrizioni, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006, il trasporto conto terzi o proprio di rifiuti in assenza momentanea dell’avvenuto versamento annuale?
Con veicolo iscritto in regime ordinario ex articolo 212, comma 5, Dlgs 152/2006 conto terzi, è possibile trasportare anche rifiuti da sé stessi prodotti?
Le ditte commerciali o artigiane che vogliono conferire ai centri di raccolta (comunali o intercomunali) i propri rifiuti speciali assimilati agli urbani da apposita delibera comunale, devono accompagnare il trasporto con formulario e devono essere iscritte all’Albo gestori ambientali?
Gli istallatori e i distributori di Aee per conferire i Raee prodotti ai centri di raccolta devono produrre sempre e comunque la documentazione prevista dal Dm 65/2010?
La modalità di corretta compilazione della casella 5 del formulario è quella di inserire solo la prima operazione che verrà svolta sul rifiuto o tutte le operazioni di gestione a cui verrà assoggettato? Nel caso di imballaggi in materiali misti (Cer 150106) composti da plastica, carta e metalli che in impianto vengono assoggettati prima all’operazione R13 e poi a R12, R3 e R4, è corretto che il formulario in ingresso riporti solo l’R13?
Un impianto mobile di frantumazione inerti, regolarmente autorizzato dalla regione e utilizzato in forma itinerante su vari cantieri (previa comunicazione agli organi competenti di dove verrà utilizzato) può essere utilizzato anche all’interno dell’impianto di recupero sede della società proprietaria del mulino in via semplificata o in regime ordinario?
Società di gestione rifiuti speciali (intermediari), un cliente sostiene di non poter avere all’interno dei suoi spazi aziendali, adibiti allo stoccaggio rifiuti, un compattatore per la carta, poiché la compattazione si configura come operazione meccanica di trattamento rifiuti (nella specie, riduzione volumetrica). Pertanto, non essendo autorizzato a tal fine non può avere un compattatore all’interno della sede produttiva/unità locale. Si chiede il vostro pensiero al riguardo.
Società di gestione rifiuti speciali (intermediari), un cliente sostiene di non poter avere all’interno dei suoi spazi aziendali, adibiti allo stoccaggio rifiuti, un compattatore per la carta, poiché la compattazione si configura come operazione meccanica di trattamento rifiuti (nella specie, riduzione volumetrica). Pertanto, non essendo autorizzato a tal fine non può avere un compattatore all’interno della sede produttiva/unità locale. Si chiede il vostro pensiero al riguardo.
Raccolta, trasporto e smaltimento svolti per conto di una municipalizzata che, per i servizi commissionati, sostiene che non deve essere considerata un intermediario. Sembra invece chiaro il ruolo di intermediario senza detenzione che svolge la municipalizzata, ricevendo fattura dall’affidatario del servizio per quanto svolto e rifatturando tale servizio servizi ai Comuni.
Importazione di rifiuti solidi di plastica (cod. Basilea B3010) dal Montenegro. Trattasi, dunque, di rifiuti della “lista verde” (allegato IX convenzione di Basilea, riportato all’allegato V, parte 1, elenco B, regolamento Ce 1013/2006), da destinare al recupero in Italia. Il Montenegro è paese extra Ce, aderente alla convenzione di Basilea ed al quale non si applica la decisione Ocse. Gli obblighi procedurali sono dunque disciplinati dall’articolo 45, regolamento Ce 1013/2006 che dispone l’applicazione dell’articolo 42 dello stesso regolamento, relativo alle importazioni, nella Comunità, di rifiuti destinati allo smaltimento. Ciò premesso, si ritiene corretto dover assoggettare l’importazione in oggetto alla procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta. Si chiede il Vostro parere.
Il Comune di Montesilvano chiede il pagamento della Tarsu per i metri quadri degli uffici e per quelli dei magazzini. In queste aree si producono rifiuti che sono affidati direttamente a società terze che, autorizzate, li raccolgono e li trasportano. Poiché non si rientra in nessuna “fascia speciale”, il Comune per i magazzini si limita a praticare uno sconto del 40%. Pertanto, il Comune chiede di pagare la Tarsu: 100% per i metri quadri delle aree adibite ad ufficio e 60% per i metri quadri delle aree adibite a produzione (magazzino).
È corretto? Nelle aree dei magazzini vengono pagati regolarmente gli smaltitori, sia per ferro e plastica delle macchine, sia toner, sia materiali della cabina di verniciatura, ecc..
Piccolo centro di raccolta di materiali ferrosi e non in possesso della conformità al regolamento Ue 333/2011 da parte di un certificatore accreditato. L’Arpa ha formulato un serie di richieste con riferimento al Dlgs 100/2011 e all’esperto radiometrico di secondo grado. Non è chiaro quali siano i nostri obblighi al riguardo poiché i carichi che entrano e che escono dal sito sono in media di uno al mese e che non si effettuano operazioni transfrontaliere. Èpossibile avere dei chiarimenti?