Inceneritori: anche in assenza di norme statali, le Regioni non possono vietarli
La massima
Rifiuti – Previsione regionale che, nel ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, vieta la realizzazione e l’utilizzo di impianti di trattamento a caldo, quali incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione – Incostituzionale
La norma della Regione Valle d’Aosta che vieta la realizzazione e l’utilizzo sul proprio territorio di impianti per il trattamento a caldo dei rifiuti, come incenerimento e termovalorizzazione, è incostituzionale perché viola le competenze statali.
La Lr 33/2012 non solo preclude allo Stato l’individuazione di impianti (anche di trattamento a caldo) di preminente interesse nazionale nella Regione, violando così l’articolo 195, comma 1, lettera f) del Dlgs 152/2006; e la disposizione non rispetta neanche l’articolo 195 (lettera p)) e il successivo articolo 196 (lettere n) e o) dello stesso “Codice ambientale”), i quali affidano alle Regioni il compito di dettare “criteri generali” per la localizzazione o l’idoneità degli impianti, anche in negativo, e non quello di porre limiti assoluti alla edificabilità di determinate tipologie degli stessi. E questo vale, anche nelle more della definizione dei criteri statali previsti dalla norma. (A.G.)
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