Mercurio metallico e discariche
Recepimento della direttiva 2011/97/Ue che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/Ce per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto
Con l’entrata in vigore del Dm 29 luglio 2013, scattata il 30 novembre 2013, trovano applicazione anche in Italia i criteri Ue che consentono di stoccare nelle discariche, in via temporanea e per più di 1 anno, il mercurio metallico, in deroga al divieto generale previsto per i rifiuti liquidi.
I criteri e i requisiti costruttivi, gestionali e di controllo che lo stoccaggio deve rispettare ai sensi del Dm 29 luglio 2013, vengono integrati nel testo degli allegati I e II del Dlgs 36/2003 (“Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”). La nuova normativa prevede inoltre requisiti di controllo e di gestione (anche delle emergenze) da rispettare, tra cui la tenuta di appositi registri. I requisiti specifici per l’ammissibilità in discarica, che riguardano la composizione del rifiuto (mercurio in percentuale superiore al 99,9% in peso), i serbatoi da utilizzare e le procedure da seguire, sono dettati dal nuovo allegato 4-bis al Dm 27 settembre 2010 (“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”), anch’esso introdotto dal Dm 29 luglio 2013.
Il tutto in recepimento di quanto stabilito a livello europeo dalla direttiva 2011/97/Ue (che richiede agli Stati membri l’applicaizone della disciplina solo agli stoccaggi temporanei con una durata massima di 5 anni). (Al. Ge.)
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