Formulario, lo stato fisico del fango si aggiunge a quelli tipici di tutti gli altri rifiuti
Quesito numero 698
L’allegato IIIA al Dlgs 99/1992 (“Fanghi da utilizzare in agricoltura – scheda di accompagnamento”) prevede anche l’indicazione dello stato fisico (che può essere “disidratato”, “essiccato”, “liquido”). L’articolo 2, comma 25, Dlgs 4/2008 ha modificato il comma 8 dell’articolo 193, Dlgs 152/2006.
Il formulario di cui al Dm 1 aprile 1998, n. 145, prevede (all’allegato C punto V lettera A)) le seguenti caratteristiche fisiche codificate: “1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido”, non prevedendo specifiche caratteristiche fisiche esplicite per lo stato fisico “disidratato” come da allegato IIIA al Dlgs 99/1992. Si chiede di sapere se l’indicazione “stato fisico disidratato” debba essere riportata nello spazio relativo alle annotazioni o è sufficiente l’indicazione dello stato fisico relativo (nella fattispecie “3. Fangoso palabile”).
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