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Polieco: fino al nuovo Statuto, il mancato conferimento al Consorzio non è condotta antigiuridica

Sentenza 27 luglio 2012, n. 30793

La massima
Rifiuti – Traffico illecito – Esportazione materiale plastico – Obbligo di conferimento ai Consorzio della plastica – Non sussiste

Una volta terminato l’impiego dei teloni in plastica nell’ambito dell’attività agricola, essi vanno considerati rifiuti, e non imballaggi, con la conseguenza che devono essere sottoposti a recupero o a smaltimento a norma di legge.
Circa la presunta abusività della gestione dei rifiuti collegata al mancato rispetto degli obblighi di conferimento riguardanti il Consorzio Polieco (Consorzio riciclaggio dei rifiuti in polietilene) prospettata dall’accusa, essa non è ravvisabile in quanto l’articolo 234, Dlgs 152/2006 stabilisce che il rispetto di quanto previsto dagli Statuti dei singoli Consorzi (ossia, in questo caso, l’obbligo di conferire i rifiuti dei beni in polietilene a uno dei Consorzi riconosciuti) decorre 90 giorni dopo la pubblicazione in Gu “del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 3” dell’articolo 234 medesimo, fatto non avvenuto con riguardo allo Statuto del Consorzio Polieco poichè il DmAmbiente 2 maggio 2006 “Individuazione delle tipologie di beni in polietilene rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” è tra quelli dichiarati inefficaci dal MinAmbiente con comunicato del 26 giugno 2006. (L.B.)