La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Una società/ditta che deve “demolire” un impianto di depurazione di acque potabili e/o reflue, è corretto che assegni i Cer del capitolo 17, in quanto produttore del rifiuto, dopo aver separato le varie frazioni in base alla tipologia (es: 17 04 05 per la frazione costituita da parti di ferro e acciaio; ecc.)? Oppure sarebbe opportuno, da parte del produttore, assegnare altri Cer in quanto i rifiuti prodotti, segnalati in calce e separati per tipologia, non rientrano nei cosiddetti “rifiuti da costruzione e demolizione”? In questo caso, quali Cer risultano più appropriati?
Si vorrebbe conoscere il vostro parere circa le modifiche normative sull’attribuzione della qualifica di sottoprodotto al digestato proveniente da impianti di produzione di biogas intervenute ad opera della legge 7 agosto 2012, n. 134, articolo 52, comma 2-bis.
Poiché l’articolo richiamato rimanda all’adozione di uno specifico decreto che disciplini le modalità di utilizzo del digestato, la disposizione può ritenersi immediatamente applicabile?
In riferimento alla risposta n. 674 pubblicata sul numero di luglio 2012 di questa Rivista, si chiede se è possibile utilizzare apparecchiature video solo ed esclusivamente per il primo controllo visivo effettuato sull’organo di pesatura.
L’allegato IIIA al Dlgs 99/1992 (“Fanghi da utilizzare in agricoltura – scheda di accompagnamento”) prevede anche l’indicazione dello stato fisico (che può essere “disidratato”, “essiccato”, “liquido”). L’articolo 2, comma 25, Dlgs 4/2008 ha modificato il comma 8 dell’articolo 193, Dlgs 152/2006.
Il formulario di cui al Dm 1 aprile 1998, n. 145, prevede (all’allegato C punto V lettera A)) le seguenti caratteristiche fisiche codificate: “1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido”, non prevedendo specifiche caratteristiche fisiche esplicite per lo stato fisico “disidratato” come da allegato IIIA al Dlgs 99/1992. Si chiede di sapere se l’indicazione “stato fisico disidratato” debba essere riportata nello spazio relativo alle annotazioni o è sufficiente l’indicazione dello stato fisico relativo (nella fattispecie “3. Fangoso palabile”).
Un impianto mobile costituito da vaglio a tamburo rotante deve essere necessariamente autorizzato o può essere considerato come un impianto che effettua “la sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee” così come previsto all’articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006?
Ai sensi dell’articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006, per gli impianti mobili di recupero rifiuti (frantoio/trituratore) si chiede se l’interessato che effettua la comunicazione delle campagne di attività agli enti preposti è il titolare dell’impianto mobile o il titolare del sito ove la campagna deve essere svolta.
Per l’utilizzo di un impianto mobile di recupero inerti (frantoio/trituratore) che tratta più di 10 tonnellate al giorno è necessario espletare la procedura di verifica (screening)?
Nella compilazione del registro di carico e scarico è corretto affermare che nella scheda di carico la quantità stimata deve essere indicata nella quinta colonna del registro e non nella terza?
La normativa prevede che la quarta copia del formulario debba pervenire al produttore entro tre mesi dalla data della presa in carico del rifiuto, tuttavia il produttore è tenuto a completare la scheda di scarico entro 10 giorni dalla data della presa in carico del rifiuto da parte del trasportatore. Il produttore, se non è a conoscenza del peso esatto del rifiuto, può non indicare la quantità di rifiuto scaricata fino al ricevimento della quarta copia del Fir oppure deve indicare nella terza colonna la stessa quantità stimata nel carico e, in seguito (al ricevimento della quarta copia del Fir), riportare nella quinta colonna il peso verificato a destino?
Trasporto rifiuti con prelievo da privati (aziende) e da centri di raccolta comunali. Sempre più frequentemente i produttori di rifiuti identificati come “frigoriferi” ci chiedono quali indagini poter effettuare (dal momento che non è possibile sottoporre ad analisi chimica un frigorifero e molto spesso non si è a conoscenza di quali concentrazioni raggiungano le sostanze pericolose ivi contenute) per valutare se poter eliminare la classe di pericolo H14 sino ad oggi attribuita (forse con eccessiva facilità) oppure se confermarla. Nella speranza di ricevere un Vostro consiglio da poter poi girare ai nostri clienti interessati.