Demolizione, la categoria 17 dell’Elenco europeo dei rifiuti non si applica solo all’edilizia
Quesito numero 695
Una società/ditta che deve “demolire” un impianto di depurazione di acque potabili e/o reflue, è corretto che assegni i Cer del capitolo 17, in quanto produttore del rifiuto, dopo aver separato le varie frazioni in base alla tipologia (es: 17 04 05 per la frazione costituita da parti di ferro e acciaio; ecc.)? Oppure sarebbe opportuno, da parte del produttore, assegnare altri Cer in quanto i rifiuti prodotti, segnalati in calce e separati per tipologia, non rientrano nei cosiddetti “rifiuti da costruzione e demolizione”? In questo caso, quali Cer risultano più appropriati?
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