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Residui di lavorazione olive: è gestione illecita di rifiuti non rispettare i limiti allo spandimento

Sentenza 24 luglio 2012, n. 30124

La massima
Sansa prodotta dalla spremitura delle olive – Utilizzo agronomico – Regole – Mancato rispetto – Disciplina in materia di inquinamento e rifiuti – Subentra – Natura di sottoprodotto – Esclusa

L’accumulo di 500 metri cubi di sansa e acque di vegetazione delle olive su un terreno di poco più di 9mila metri quadri è gestione illecita di rifiuti. Quando l’applicazione agronomica dei residui della lavorazione delle olive non rispetta i criteri statali e regionali per il corretto spandimento (nella fattispecie, il quantitativo di residui depositati sul terreno è risultato dieci volte maggiore ai limiti previsti), non possono trovare applicazione le disposizioni specifiche sull’utilizzazione agronomica delle acque di sansa e vegetazione (legge 574/1996), e si devono invece applicare le disposizioni generali in materia di inquinamento o di rifiuti (conf. Cass. Pen. sez. III, n. 21773/2007).
Nei casi di accumulo irregolare e di spandimento non consentito delle sanse, inoltre, si deve escludere la configurabilità della figura del “sottoprodotto”, che postula la legalità del riutilizzo (articolo 184-bis del Dlgs 152/2006). (A.G.)