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È incontrollato il deposito che non rispetta i requisiti di quello temporaneo

Sentenza 28 febbraio 2012, n. 13361

La massima
Rifiuti – Abbandono – Deposito incontrollato – Deposito temporaneo – Requisiti qualitativi e quantitativi – Non sussistenti

L’accumulo di una cospicua quantità di rifiuti e il tempo prolungato in cui gli stessi sono risultati essere abbandonati determina il reato di deposito incontrollato di rifiuti ed esclude, contestualmente, la sussistenza di un deposito temporaneo.
La nozione di deposito temporaneo, infatti (articolo 183, comma 1, lettera bb), Dlgs 152/2006) prevede requisiti specifici: il produttore può scegliere alternativamente tra il limite quantitativo e quello temporale ma in ogni caso il deposito temporaneo non può essere protratto oltre l’anno.
Se si prescinde anche da uno solo dei requisiti richiesti dalla norma, il deposito temporaneo non ricorre, e il deposito (o meglio: l’ammasso) dei rifiuti si delinea come gestione illecita dei rifiuti medesimi. (L.B.)