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Digestato per la produzione di biogas: è un sottoprodotto

La massima
Impianti a biogas – Digestato – Natura – Sottoprodotto (articolo 184-bis, Dlgs 152/2006) – Condizioni
La massa sia liquida sia solida residuale dal processo di digestione anaerobica per la produzione di biogas non è un rifiuto ma un sottoprodotto se utilizzata entro certi limiti e a certe condizioni.
Il digestato deve essere escluso dalla nozione di rifiuto qualora si tratti di materiale agricolo naturale non pericoloso che il privato non intende abbandonare e usi per produrre biogas senza danneggiare l’ambiente o la salute umana (articolo 185, Dlgs 152/2006); in ogni caso, esso è riconducibile al sottoprodotto (articolo 184-bis) in quanto la parte liquida (liquido di sgrondo) è conseguenza inevitabile della produzione dell’insilato di mais, ed è comunque utilizzato nel processo di produzione del biogas senza ulteriori trattamenti.
A queste condizioni, e non essendoci contaminazione di rifiuti (precedente o successiva), mancano le ragioni per ritenere che “il detentore intenda disfarsene”, e quindi si è fuori dalla definizione di rifiuto. Il digestato inteso come parte solida, infine, se le matrici organiche in ingresso nel digestore sono reflui zootecnici da soli o in miscela con altre biomasse-non rifiuto, è assimilabile agli effluenti di allevamento di cui al Dm 7 aprile 2006. (F.P.)