Terre e rocce, le esclusioni dal “Codice ambientale”
Quesito numero 677
Le esclusioni di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), Dlgs 152/2006, in particolare quella riferita a “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”, può riferirsi anche a materiale (roccioso o materiali sciolti di detrizione e accumulo) interessato dalla presenza naturale di amianto (cd. “Pietre Verdi”)? Cioè: l’espressione “altro materiale allo stato naturale” può intendersi riferita a rocce o terre caratterizzate da valori di concentrazione di amianto superiore ai limiti normativi, ove tali superamenti siano attribuibili senza incertezze alla natura stessa dei materiali?
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