Normale pratica industriale e sottoprodotti
La massima
Sottoprodotti – Requisiti – Concetto di normale pratica industriale – Trattamento e operazioni “minimali” – Interpretazione “meno estensiva” di sottoprodotto – Natura di rifiuto
Ai fini della qualifica come sottoprodotto, la condizione, prevista dalla lettera c) dell’articolo 184-bis Codice ambientale, introdotto dal Dlgs 205/2010, che la sostanza o l’oggetto possa essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, è limitata agli interventi manipolativi del residuo ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato, con esclusione degli interventi diversi, anche se consistenti in operazioni quali la cernita, la vagliatura, la frantumazione o la macinazione, comunque rientranti nella nozione di trattamento ricavabile dall’articolo 2, comma 1, lettera h) del Dlgs 36/2003, con la conseguenza che essi possono farsi rientrare nella normale pratica industriale solo se rientrino tra le operazioni che l’impresa normalmente effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire (P.Fi)
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