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Strade e piazzole di sosta: la rimozione compete al proprietario e/o al concessionario

Sentenza 31 maggio 2012, n. 3256

La massima
Rifiuti – Abbandono – Aree stradali e piazzole di sosta – Rimozione – Smaltimento – Competenza – Proprietari e concessionari – Sussiste

I rifiuti abbandonati su una piazzola di sosta devono essere rimossi e smaltiti dagli Enti proprietari e/o concessionari la cui competenza non si limita al solo “nastro” stradale ma si estende anche ad attrezzature, impianti e servizi.
L’articolo 14 del Codice della strada (Dlgs 285/1992) stabilisce infatti che sono gli enti proprietari delle strade a doversi occupare della manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle relative pertinenze e l’articolo 192, Dlgs 152/2006 ne individua (nel caso specifico dell’abbandono) sanzione e autorità competente ad accertare la violazione.
Pertanto, deve ritenersi del tutto legittima l’ordinanza del Sindaco che impone all’ente (nel caso di specie, la Provincia) di rimuovere tali rifiuti, che oltre ad essere pericolosi per l’ambiente, lo sono anche per la sicurezza stradale. (L.B.)