Formulario: nessuna sanzione prima delle modifiche del 2011
La massima
Trasporto rifiuti senza formulario o con dati incompleti o inesatti – Articoli 258 e 260-bis del Dlgs 152/2006 a seguito del Dlgs 205/2010 – Condotta non sanzionabile
A seguito della modifica da parte del Dlgs 205/2010, la condotta di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti non è più prevista come reato, non essendo inquadrabile né nel nuovo articolo 258 del Dlgs 152/2006, che punisce tale condotta con sanzione amministrativa, né all’interno della fattispecie di cui al nuovo articolo 260-bis, che è riferibile esclusivamente alla scheda Sistri e non ai precedenti formulari (Fattispecie anteriore al Dlgs 121/2011) (P.Fi.).
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