Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato

Rifiuti da C & D: restano tali se manca la preventiva organizzazione per il riutilizzo

Sentenza 11 maggio 2012, n. 17823

La massima
Rifiuti da demolizione – Oggettivamente destinati all’abbandono – Recupero – Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto – Sottoprodotti – Necessità preventiva organizzazione per riutilizzo

Se non si compie alcuna attività di recupero ancorché rivolta alla mera verifica dei presupposti per la cessazione della qualifica di rifiuto, i materiali eterogenei derivanti dalla demolizione di edifici costituiscono rifiuti.
I materiali da costruzione e demolizione rientrano infatti nel novero dei rifiuti in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, qualifica che possono perdere una volta sottoposti ad attività di recupero nel rispetto dei precisi adempimenti stabiliti dal Dlgs 152/2006, in mancanza dei quali vanno considerate cose di cui il detentore ha l’obbligo di disfarsi.
Deve essere quindi confermata la condanna per abbandono di rifiuti a seguito di deposito sul terreno di 200 metri cubi di pietrame da demolizione misto a residui di impianti igienico-sanitari e elementi ferrosi e legnosi vari, in ordine ai quali è altresì da escludere la possibile qualificazione come “sottoprodotti” stante l’assenza della preventiva organizzazione per il riutilizzo (A.G.).