Abbandono: la responsabilità tra produttore, detentore e proprietario del fondo
ABSTRACT
La sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4959 del 2026 ribadisce la permanenza della responsabilità del produttore e detentore dei rifiuti per la loro corretta gestione anche a fronte della sopravvenuta perdita della disponibilità del sito in assenza di regolare conferimento secondo le modalità previste dall’ordinamento. La protratta mancata rimozione, dopo la cessazione dell’attività, può integrare la fattispecie di abbandono ai sensi dell’articolo 192, Dlgs 152/2006. La pronuncia distingue tale responsabilità da quella del proprietario dell’area, che richiede l’accertamento del dolo o della colpa, escludendo forme di responsabilità oggettiva o “di posizione”.
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