Abbandono di rifiuti, per imprese ed Enti rilevano anche quelli urbani
Corte di Cassazione – Sentenza 31 luglio 2026, n. 29217
La massima
Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi previsto dall’articolo 255, comma 1.1 del Codice ambientale, come introdotto dal Dl 116/2025 (cd. “Terra dei fuochi”), si pone in continuità normativa con il previgente illecito penale di cui all’articolo 256, comma 2 del Dlgs 152/2006 (ad eccezione del trattamento sanzionatorio). Tale reato ricorre in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti speciali, indipendentemente dalla natura dell’attività o del soggetto responsabile, e in ogni caso in cui la condotta sia posta in essere da parte di titolari di impresa o responsabili di Enti, indipendentemente dal tipo di rifiuto. È dunque integrato ogniqualvolta tali soggetti abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza o qualifica, come i rifiuti urbani. (I.M.)
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