Miniere urbane e rifiuti. Al via la mappa Ue per la ricerca delle materie prime critiche
Regolamento di esecuzione Commissione Ue 26 maggio 2026, n. 2026/1116/Ue
Il regolamento di esecuzione 2026/1116/Ue attua l’articolo 26, paragrafo 7, del regolamento 2024/1252/Ue (Critical Raw Materials Act), individuando l’elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti dotati di pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche.
L’elenco allegato al regolamento costituisce riferimento per i programmi nazionali di cui all’articolo 26, paragrafo 1, senza precludere agli Stati membri l’inclusione di ulteriori prodotti o flussi. Rientrano turbine eoliche, veicoli a motore, infrastrutture energetiche e telecomunicazioni, pompe e catalizzatori industriali, digestato e compost da raccolta differenziata, fanghi di depurazione, ceneri da mono-incenerimento e rifiuti da costruzione e demolizione. Sono esclusi i rifiuti di estrazione, già disciplinati dall’articolo 27.
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