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Rifiuti da C&D e il deposito temporaneo presso il punto vendita di inerti

Quesito numero 1715

L’articolo 185-bis, comma 1) lettera c), Dlgs 152/2006 prevede la possibilità di effettuare il deposito temporaneo prima della raccolta, per diverse tipologie di rifiuti compresi quelli da costruzione e demolizione, presso i punti vendita dei relativi prodotti (quindi attività commerciali di materiali per edilizia). Nel Dd 251/2023 riguardante il Rentri, al punto 2.2 dell’Allegato 2 si evince che il punto vendita è considerato “detentore” del rifiuto.

Quesito n. 1. Le imprese edili potrebbero portare i propri rifiuti da costruzione e demolizione presso un punto vendita che vende materiale edile (con Ddt o formulario?) il quale non deve essere in possesso di autorizzazione al deposito temporaneo, li stocca e poi li conferisce a ditte autorizzate al recupero/smaltimento, emettendo un formulario in cui è produttore e il trasporto lo può fare il punto vendita con l’autorizzazione 2-bis come se li avesse prodotti lui, con formulario?

Quesito n. 2. Se il punto vendita chiama un trasportatore terzo, nel formulario compare come produttore e deve tenere il registro in cui carica i rifiuti che gli conferiscono le imprese edili? Ma non essendo trasportati con formulario non può, quindi se li carica come se prodotti da se stesso?

Quesito n. 3. Se lo stesso punto vendita realizza lavori edili, in virtù dell’articolo 193, comma 19 del Dlgs 152/2006, i rifiuti derivanti da attività di manutenzione, piccoli cantieri e attività di pulizia si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio dell’impresa. Nel caso di quantitativi limitati il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede dell’impresa può avvenire mediante il Ddt in alternativa al Fir. Quindi il punto vendita si può portare a casa i propri rifiuti da costruzione e demolizione, metterli in deposito temporaneo e smaltirli, non registrarli (poiché i 17 sono esclusi)?

Quesito n. 4. Abbiamo un caso di un punto vendita che ha un’Aua per la sola messa in riserva R13 delle tipologie 1.1, 7.1 e 6.1, mai messa in esercizio e mai utilizzata. L’impresa può chiedere l’archiviazione di questa Aua e lavorare secondo quanto previsto dall’articolo 185-bis, comma 1, lettera c), Dlgs 152/2006?