Regole per raccolta e trasporto capsule caffè
Deliberazione Albo gestori 14 aprile 2025, n. 3
Il 7 ottobre 2025, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, è (finalmente) entrata in vigore la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 14 aprile 2025, n. 3.
Il provvedimento integra nella Tabella D2 dell’Allegato D alla deliberazione 5/2016 (Criteri e requisiti per l’iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5) le attività di raccolta differenziata e trasporto delle capsule di caffè o altri infusi esausti (Eer 20 01 99).
In tale modo, le dotazioni minime – di personale e di veicoli – richieste a tali imprese ai fini dell’iscrizione all’Albo diventano meno rigorose rispetto a quelle previste, in generale, per la raccolta differenziata di rifiuti urbani (Tabella D1). Così come già previsto per le imprese che svolgono esclusivamente la raccolta differenziata e il trasporto di rifiuti tessili, batterie, farmaci, oli commestibili e cartucce toner esaurite.
La novità è legata alla sempre maggior diffusione sul mercato delle capsule di caffè e alla conseguente necessità di intercettare la relativa frazione esausta all’interno dei circuiti organizzati di raccolta differenziata. (A.G.)
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