Veicolo fuori uso, se contiene liquidi o altre componenti pericolose è sempre un rifiuto pericoloso
ABSTRACT
Con la sentenza 7 aprile 2025, n 13282, la III sezione penale della Cassazione ha confermato la condanna per gestione non autorizzata di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006, ritenendo responsabile anche il mero esecutore materiale. L’imputato aveva smaltito un veicolo, ancora integro ma non più utilizzato, depositandolo su suolo comunale. La Corte ha qualificato l’auto come rifiuto speciale pericoloso per la presenza di liquidi e componenti inquinanti, prescindendo dalla sua apparente integrità. Estendendo il concetto di “gestione” anche all’abbandono e ampliando i soggetti attivi del reato, la sentenza evidenzia una tendenza giurisprudenziale all’allargamento dell’ambito penale, con implicazioni sui principi di tassatività e legalità.
La sentenza arricchisce il già vasto quadro giurisprudenziale di legittimità finora delineato e sussunto in schema (nelle sue principali pronunce) in calce al commento.
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