No alla categoria 2-bis Albo gestori per il manutentore del depuratore
Sentenza 29 maggio 2025, n. 4691
La massima
Il soggetto che svolge attività di pulizia manutentiva è tenuto all’iscrizione all’Albo gestori ambientali per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. In particolare, l’articolo 212, comma 5, Dlgs 152/2006 fa espresso riferimento all’iscrizione come requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto.
Ne emerge pertanto un regime specifico per coloro che svolgono attività di pulizia manutentiva, che è attività diversa da quella di produttore iniziale di rifiuti proprio in considerazione della diversa origine dei rifiuti prodotti. Quindi, si deve escluderne l’iscrizione come produttore iniziale nella categoria 2-bis dell’Albo gestori. (C.K.)
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